lo statuto - AIPR associazione italiana cani da pastore

AIPR
Associazione Italiana Per la Tutela
del Cane da Pastore del Caucaso, Cane da Pastore dell'Asia Centrale e altre razze da pastore.
Associazione Italiana Per la Tutela

del Cane da Pastore del Caucaso, Cane da Pastore dell'Asia Centrale e altre razze da pastore.
Associazione Italiana per la tutela
del Cane da Pastore del Caucaso, Cane da Pastore dell'Asia Centrale
e altre razze da pastore.
Associazione Italiana per la tutela del Cane da Pastore del Caucaso, dell'Asia Centrale e altre razze da pastore.
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STATUTO AIPR
Associazione Italiana per la tutela del cane da pastore del Caucaso,  del cane da pastore dell'Asia Centrale e altre razze da pastore

COSTITUZIONE  E SCOPI  
ART.1
E'  costituita,  con sede  in Trivento  (CB) ,  in via Iconicella,  n.61, l'Associazione specializzata  non  avente  fini  di  lucro  denominata "AIPR” . L'Associazione  AIPR agisce  senza perseguire  fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento  genetico delle popolazioni,  lo studio, la  valorizzazione,  l'incremento  e l'utilizzo  delle razze Cane da Pastore del Caucaso, e Cane da Pastore dell'Asia Centrale,  Cane da Pastore Australiano Kelpie, Cane della Russia Meridionale, Cane da Pastore di Tatra, Cane da Pastore Polacco Di Vallee, Komondor, Kuvasz, Romanian Carpathian Sheperd Dog, Romanian Mioritic Sheperd Dog, Slovensky Cuvac, Cane da pastore Catalano, Cane da Pastore Croato, Cane da pastore Mallorquin, Cao de sierra Aires, Mudi, Puli, Pumi, Ciobanesc Romanesc de Bucovina, Cane da Pastore di Karst, Cane dell'Atlas, Kangal Coban Kopegi, Cane da Sierra Di Estrela, Cao de Castro Laboreiro, Cao de Fila de Sao Miguel, Rafeiro Do Alentejo, Tornjak, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall'ENCI e fornendo i necessari supporti  tecnici  alla Commissione  Tecnica  Centrale prevista dal Disciplinare  del Libro Genealogico.
A tal fine l'Associazione  AIPR fornisce  periodicamente all'ENCI una relazione  sulla situazione  delle razze tutelate unitamente  agli obbiettivi  di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

ART.2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:
a)propaganda la divulgazione delle razze tutelate ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) l’Associazione AIPR è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’Enci;
c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’Enci, con le Associazioni Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o Associazioni specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’Enci, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite.

SOCI
ART.3
Possono essere soci dell'Associazione AIPR tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento delle razze tutelate la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

ART.4
I  soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione  in conseguenza  della loro appartenenza  a quest'ultima   sono uguali;  è diversa solo  la  misura  della quota associativa  annuale,  in  quanto i soci  sostenitori      ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio.  II    Consiglio  Direttivo  può nominare  soci onorari  coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.  Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.  Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto anni. Tutte  le categorie  di soci hanno diritto  a godere  dei benefici  che l'Associazione  stabilirà,  nei limiti delle necessità  e delle possibilità,  senza limiti  temporali  al fine di garantire  la continuità  nel rapporto tra l'Associazione  ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni  dalla stessa promosse.

ART. 5
La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto.  In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente  si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare  le disposizioni  che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

ART.6
L'Assemblea  Generale  dei soci stabilisce con propria deliberazione  la misura delle quote annuali dovute  all'Associazione   dai  soci.  La  quota annualmente  versata  dai  soci  a  titolo di contributo   associativo   non   è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

ART.7
L'iscrizione  a  socio vale   per   l'annata   in   corso   e   si  intenderà tacitamente  rinnovata per  l'anno  successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

ART. 8
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.  7;
b)   per morosità,  che potrà essere dichiarata  dal Consiglio  Direttivo successivamente  al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione,  deliberata dall'Assemblea  Generale dei soci su proposta  del  Consiglio Direttivo.  Chi per qualsiasi  causa  cessa  dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo,  ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ART  9
L'esercizio  dei diritti   sociali  spetta   ai soci  regolarmente   iscritti  ed  in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

ORGANI SOCIALI
ART.10
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Comitato dei Probiviri; il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART . 11
L'Assemblea  Generale   è composta dai soci  in regola  con  il  versamento della quota sociale per l'anno in  corso.  In piena attuazione  dei  principi  di uguaglianza  e democraticità  associativa, ogni socio ha diritte ad un voto. Il socio  può  farsi  rappresentare    in  Assemblea  da altro  socio mediante delega  scritta.  Ogni socio può essere portatore  di non più di due deleghe.  Le deleghe debbono essere depositate  dai soci  cui  sono  state intestate,  prima  che  l'Assemblea   abbia inizio. Non  sono  ammesse  correzioni   o cancellazioni  sulle deleghe né è consentito  che un socio delegato possa trasferire  le proprie deleghe ad un altro socio. Non è ammesso il voto per posta.

ART.12
L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei soci delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

ART.13
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o da almeno un terzo dei soci aventi  diritto di voto.
La convocazione  è annunciata  dal Presidente con l'invio  per posta ai soci degli  inviti  a parteciparvi,  i quali debbono essere spediti almeno quindici  giorni prima di quello fissato per la convocazione.  Negli inviti debbono essere indicati la data,  la località e l'ora della riunione,  nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea  è valida in prima convocazione  allorché  risulta presente, di persona  o per delega,  almeno la metà più uno dei soci ordinari  e sostenitori,  trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, l'assemblea è valida in seconda convocazione  qualunque  sia il numero dei soci presenti.  I soci onorari possono partecipare  all'Assemblea  e prendere la parola,  senza però diritto di voto.

ART.14
L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell'Associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche dello statuto; sulla misura  della quota associativa  per ciascuna delle categorie dei soci previste dall'art.4;
e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.
f) Spetta inoltre all'Assemblea  eleggere  i Consiglieri,  i Probiviri ed i Revisori effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.15
II Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) consiglieri. Sei di essi sono eletti dall'Assemblea  generale fra i soci, durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.  Uno è nominato dall'ENCI  e rimane  in carica,  indipendentemente  dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva  sostituzione  da parte dell'ENCI. Il  Consigliere  così  nominato  deve annualmente   relazionare all'ENCI circa  l'andamento  della Associazione  nonché  fornire  tutte le informazioni  che gli vengono richieste  i sensi del Regolamento  di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.  Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso.

ART.16
II Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende  al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti  e ne assume,  nomina  e licenzia  il personale,  stabilendone  le mansioni e le remunerazioni.

ART. 17
II Consiglio Direttivo provvede,  altresì,  alla nomina del Presidente di uno o due Vice Presidenti di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere.  II Presidente  ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri;  il segretario  ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio  Direttivo;  non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

ART. 18
II Consiglio  Direttivo  si riunisce  almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente  quando lo ritenga  opportuno  il Presidente  o la maggioranza  dei Consiglieri  oppure il Collegio dei Sindaci.  Gli avvisi di convocazione  verranno  diramati  dal Presidente anche tramite E-mail almeno 7 giorni  prima  di ciascuna  riunione.  Il Consiglio  Direttivo  è presieduto  dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I  componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. La presenza alle riunioni, ex art. 2388 del codice civile, può essere assicurata mediante mezzi di telecomunicazione.

IL PRESIDENTE
ART. 19
II Presidente  ha la rappresentanza  legale dell'Associazione  sia nei rapporti interni che in quelli esterni,  vigila e cura perché siano attuate tutte le deliberazioni  del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede,  a quanto si addica,  alla osservanza delle disposizioni  statutarie e alla disciplina sociale.  In caso di urgenza può agire con i  poteri del Consiglio Direttivo;  le sue deliberazioni  così adottate dovranno  tuttavia  essere  sottoposte  all'approvazione  di  quest'ultimo nella sua prima riunione.  In caso di assenza o di impedimento  il Presidente  è sostituito  dal Vice Presidente.  In caso di sue dimissioni  spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. L'Associazione  presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente dell'Associazione  ha l'onere di dare riscontro,  di norma entro quindici giorni,  alle richieste  di informazioni  e chiarimenti avanzate dall'ENCI;  di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali,  nonché ogni altra informazione  di rilievo; circa l'attività  associativa,  trasmettendo  altresì gli atti adottati dall'Associazione  in merito alla disciplina ed all'organizzazione  delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall'ENCI. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non consigliere  purché socio.  Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo,  ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ART. 20
Il   patrimonio dell'Associazione  è costituito:
a)   dai beni mobili ed immobili;
b)   dalle somme accantonate;
c)   da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo;
Le  entrate dell'Associazione  sono costituite;
a)   dalle quote annuali versate dai soci;
b)   dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
c)   dalle attività di gestione;
d)   da qualsiasi altro provente pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.

ART.21
L'esercizio  finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.  Delle risultanze economiche  e finanziarie  sono responsabili  personalmente  i Consiglieri  in carica  sino a quando  l'Assemblea generale  dei soci,  con l'approvazione  del rendiconto,  non si sia assunta direttamente  gli impegni relativi.  Il rendiconto  consuntivo  approvato  dall'Assemblea  generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione,  così come i fondi, riserve di ogni specie  e il capitale  proprio,  derivanti  dall'esercizio  dell'attività statutaria  non potranno  essere  in alcun modo distribuiti  anche indirettamente,  tra i soci,  fatta  salva la possibilità  di devoluzione  o distribuzione  degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE
ART. 22
La sorveglianza  amministrativa  e contabile  è affidata  ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci,  eletti dall'Assemblea  generale dei soci,  i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea  generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente.  I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni dei Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI
ART. 23
Ogni socio è tenuto a rispettare  il presente Statuto,  lo Statuto dell'ENCI,  il relativo Regolamento  di Attuazione,  le disposizioni  dell' assemblea  e del Consiglio,  tutti i regolamenti dell'ENCI  nonché le regole della deontologia  e della correttezza  sportiva.  E’ soggetto al¬le decisioni  dei  Probiviri  dell'Associazione   AIPR  nonché  alle Commissioni dì Disciplina dell'ENCI.  La giustizia  disciplinare  di primo grado è amministrata  dalla Commissione di Disciplina  di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal    Collegio dei Probiviri.  Le     decisioni   dei  Probiviri dell'Associazione AIPR  sono appellabili  avanti alla Commissione  di Disciplina di seconda  istanza dell’ENCI mediante  ricorso scritto,  sottoscritto  personalmente  dall'appellante  o dal suo procuratore,  da inviarsi  a mezzo raccomandata  a.r.  nel termine perentorio  di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  della decisione,  ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI. II  Collegio  dei  Probiviri,  dell'Associazione   AIPR è formato  da tre membri effettivi e da due supplenti,  eletti dall'Assemblea  generale fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco,  i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre  un competente  di materie giuridiche.  Qualsiasi decisione  di carattere  disciplinare  a carico di un socio deve essere adottata  a maggioranza  e con la presenza di tre membri effettivi  del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni dì uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvedere alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con ledo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti  disciplinari  che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'Associazione  sono i seguenti:  censura; sospensione  fino ad un massimo  di tre anni.  In caso di particolare gravità che comportino  l'espulsione  di un socio,  il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento  all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.  L'Associazione  AIPR  ottempera  e da esecuzione  alle decisioni  assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

SCIOGLIMENTO
ART.24
La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore delle associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

VARIE
ART.25
Tutte le cariche in seno all'Associazione  sono gratuite.

ART.26
II  presente Statuto,  dopo l'approvazione  dell'Assemblea  generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.  Qualsiasi modifica non potrà essere proposta all'Assemblea  generale se non dal  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione,   oppure  da almeno  un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve  essere  formulata  per  iscritto  al Presidente  e firmata dai proponenti.  Le deliberazioni  devono essere approvate a maggioranza  dei presenti  da un'Assemblea  che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi  diritto  al voto.  Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea,  devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

ART.27
L'Associazione AIPR riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all' ENCI ed in particolare potere dell' ENCI di nominare un Commissario straordinario nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell' ENCI nonché dal Regolamento di attuazione del medesimo.

ART.28
Per quanto non è previsto nel presente statuto,  si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.


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